Una sentenza storica su un argomento che sta provocando da anni polemiche continue ha stabilito proprio in questi giorni che i blog non sono un prodotto editoriale e quindi non sono equiparabili alla stampa clandestina.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito al caso del sito accadeinsicilia.net (ormai chiuso dal 2004) curato dallo storico siciliano Carlo Ruta. Il blogger aveva dovuto rispondere di un’accusa del procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera per alcuni commenti giudicati diffamatori pubblicati sul suo blog. Il blog era stato giudicato “stampa clandestina” in ben due gradi di giudizio, facendo riferimento alla legge sulla stampa numero 47 del 1948 che obbliga le testate giornalistiche ad iscriversi in Tribunale. A sei anni dalla prima condanna il giudizio è stato capovolto. E a sentire i motivi che hanno portato a questa decisione sembra incomprensibile come si sia dovuti arrivare in cassazione.
I giudici, infatti, hanno preso in considerazione l’articolo 1 della legge 47/1948 che considera “stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione” e hanno spiegato che “Ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa necessitano due condizioni: un’attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività“.
Detto questo, continuano i giudici “il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa. La normativa di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62 – inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali – ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.”
In pratica, se non si vogliono ricevere contributi all’editoria non si è in obbligo, come testata telematica, alla registrazione presso il Tribunale.
Detto questo, continuano i giudici “il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa. La normativa di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62 – inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali – ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.”
In pratica, se non si vogliono ricevere contributi all’editoria non si è in obbligo, come testata telematica, alla registrazione presso il Tribunale.
Con questa sentenza Carlo Ruta non dovrà pagare i 150 euro di ammenda, ma la vittoria ha una portata ben più ampia rispetto alla pena pecuniaria evitata. Come fa notare l’avvocato di Carlo Ruta Giuseppe Arnone: “Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. Abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d’informazione, che è un cardine della democrazia. Ora, siamo più liberi ed Internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione.”
Ha poi fatto sottolineato come questa sentenza “susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni ed il valore democratico che spero si traducano in una legge“.
Fonte: Peeplo
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